GUIDA FISCALE ALLA COMPRAVENDITA CASA
Quali sono le imposte dovute all'acquirente
Quando si acquista una casa, l'acquirente è tenuto sia al pagamento dell'imposta di registro, o alternativamente dell'Iva, che dell'imposta ipotecaria e catastale. Più precisamente,
Quando chi vende la casa è:
- un privato;
- un'impresa "non costruttrice";
- un'impresa "costruttrice"( o che ha ristrutturato l'immobile) ed ha ultimato i lavori da più di 4 anni;
le imposte da pagare sono le seguenti:
- imposta di registro 7% ;
- imposta ipotecaria 2% ;
- imposta catastale 1% .
Quando il venditore è:
- un'impresa "costruttrice" (o che ha ristrutturato l'immobile) e la vendita avviene entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori;
le imposte dovute dall'acquirente sono le seguenti:
- Iva al 10% (o 20% se fabbricato di lusso);
- imposta di registro nella misura fissa di 168 euro
- imposta ipotecaria nella misura fissa di 168 euro
- imposta catastale nella misura fissa di 168 euro
Per l'acquisto della "prima casa" e delle sue pertinenze, sono previste aliquote agevolate.
Acquisto di immobile ad uso abitativo (non prima casa): le imposte dovute dall'acquirente
VENDITORE | IMPOSTE | |
privato | registro | 7% |
impresa "non costruttrice" | ipotecaria | 2% |
dopo 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori | catastale | 1% |
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale
La compravendita di immobili ad uso abitativo tra privati, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
A seguito degli ultimi interventi legislativi (legge finanziaria per il 2006 e legge n.248 del 2006), per le compravendite di immobili ad uso abitativo poste in essere tra privati (vale a dire tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anzichè del corrispettivo pagato.
L'agevolazione spetta, però, a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.
Infatti, l'occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di una somma inferiore a quella concordata, determina la perdita del beneficio, con le seguenti conseguenze:
le imposte di registro, ipotecarie e catastali saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
sarà dovuta una sanzione che và dal 50% al 100% delle minori imposte versate.
Il nuovo regime di tassazione delle compravendite immobiliari prevede, quindi:
una deroga al principio generale in base al quale la base imponibile per l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è data dal valore dell'immobile dichiarato nell'atto;
ATTENZIONE Soltanto per le compravendite aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage e cantine) e poste in essere tra privati, si può assumere come base imponibile il valore catastale. Per tutte le altre compravendite in cui una delle parti non è un privato o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto delle parti e non del valore catastale.
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto delle parti e non dal valore catastale.
Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all'ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al "valore normale" del bene.
COSA INTENDE "PER VALORE NORMALE"
Se però, per l'acquisto della casa l'acquirente ha contratto un mutuo o chiesto un finanziamento bancario, la base imponibile non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
In presenza di mutuo o di finanziamento bancario, l'ufficio è obbligato a considerare quale "valore normale" un importo pari alla somma erogata.